Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:

          a) ove non lo abbiano ancora fatto, a predisporre i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) ad assicurare che tutti i nuovi nati siano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;

          c) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce indicando i centri specializzati accreditati nel territorio dell'azienda sanitaria locale più vicina ai soggetti interessati;

          d) a garantire il funzionamento di strutture accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici adatte per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai primi mesi di vita dei bambini, secondo stardard quantitativi e qualitativi

 

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stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) a stabilire che sia erogata l'assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e le necessità del singolo utente;

          f) a fornire la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia, di apprendere anche la lingua italiana dei segni;

          g) a garantire, ove richiesto, il servizio di traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi in ambito scolastico, universitario e nei principali servizi pubblici.